Sez. 2 - , Sentenza n. 9920 del 19/04/2017 (Rv. 643746 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Appartamento oggetto di diritto reale di abitazione - Imputazione delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria - Criterio - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. art. 1026, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 11/12/2012 num. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)