Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 04/02/1993 (Rv. 480726 - 01)
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - Decisione | Arbitri - Investitura di potere giurisdizionale - Carenza - Decisione rescissoria di merito - Cassazione senza rinvio - Necessità.
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - Decisione
Nel giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di "potestas iudicandi"; di conseguenza la decisione rescissoria di merito deve essere cassata senza rinvio se la decisione arbitrale, dichiarata per altre ragioni nulla in quella fase, sia stata pronunciata in carenza di investitura di potere giurisdizionale degli arbitri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)