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Sez. 3, Sentenza n. 290 del 01/02/1974 (Rv. 367937 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NATURA - DANNO - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - MAGGIORAZIONI DI INDENNITA PREVISTE DA JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367937-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NATURA - DANNO - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - MAGGIORAZIONI DI INDENNITA PREVISTE DA JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA.*

L'Azione di surroga che l'Inail esercita nei confronti del terzo responsabile ha carattere risarcitorio, per cui la concreta Determinazione del danno deve essere effettuata al momento della liquidazione, tenendo conto delle maggiorazioni delle indennita previste da Disposizioni legislative sopravvenute nelle more del procedimento. (nella specie era entrata in vigore, nel corso del procedimento, la legge 19 gennaio 1963 n 15, contenente criteri di liquidazione piu favorevoli agli assicurati).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)