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Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 18/09/1979 (Rv. 401385 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - LIMITI - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RISARCIMENTO PER LA PARTE ECCEDENTE TALI LIMITI - PERSISTENZA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401385-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - LIMITI - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RISARCIMENTO PER LA PARTE ECCEDENTE TALI LIMITI - PERSISTENZA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*

Quando l'assicuratore abbia manifestato al terzo responsabile la volonta di esercitare il diritto di regresso, comunicandogli di aver pagato l'indennita all'assicurato danneggiato, la legittimazione a pretendere dal detto terzo il risarcimento del danno subito dall'assicurato, si trasferisce bensi all'ente assicuratore ma solo nei limiti derivanti dalla surrogazione: onde l'assicurato resta legittimato a far valere il suo diritto al risarcimento per la parte eccedente tali limiti, quale risulta detraendo in Sede di liquidazione l'importo dell'indennita che deve essere rimborsata dall'ammontare dei danni effettivamente subiti fino al momento della pronuncia, ivi compreso quindi il danno da svalutazione monetaria nel frattempo verificatosi, giacche, nei rapporti fra danneggiante e danneggiato, la erogazione di somme ad opera di un terzo, anche se effettuata in adempimento di un'obbligazione assunta per tenere indenne il danneggiato, non e idonea a determinare la conversione della obbligazione in debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico e percio insuscettibile di rivalutazione. (V 290/74, mass n 367937; (V 2437/72, mass n 359895).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)