Sez. 5, Sentenza n. 18291 del 10/09/2004 (Rv. 576996 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Necessità della costituzione di nuove società - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 41 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, primo comma, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, se interpretato nel senso che sia necessario, per fruire della riduzione decennale dell'IRPEG, che la nuova iniziativa produttiva sia posta in essere da una società di nuova costituzione: sia con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra società esistenti e società di nuova costituzione, atteso che la disciplina della riduzione decennale dell'IRPEG prevista dalla norma in questione è finalizzata a favorire - tramite l'offerta di benefici maggiori di quelli di cui godono le imprese esistenti - l'apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle zone del Mezzogiorno d'Italia e quindi l'incremento delle attività d'impresa in tali zone, obbiettivo perseguibile proprio attraverso la costituzione di nuove società che diano vita a ulteriori e autonome iniziative produttive, più che con l'ampliamento ed il potenziamento di attività già esistenti (onde sussiste un'oggettiva diversità delle situazioni di fatto in cui vengono a trovarsi, rispetto agli obbiettivi di incentivazione perseguiti dal legislatore, le società di nuova costituzione rispetto a quelle già esistenti); sia con riferimento alla violazione dell'art. 41 Cost., atteso che la legislazione agevolativa, proprio perché rivolta alla creazione di nuove imprese societarie, si risolve in un incentivo allo sviluppo dell'iniziativa economica privata; sia con riferimento alla violazione dell'art. 53 Cost., dovendosi ritenere che le società di nuova costituzione, proprio perché impegnate nella difficile e gravosa fase dell'avvio della loro attività imprenditoriale, si trovino in una situazione di minore capacità contributiva rispetto alle società già esistenti e da tempo operanti sul mercato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 53, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)