Sez. 5, Sentenza n. 28330 del 21/12/2005 (Rv. 589417 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nell'Italia meridionale - Condizioni - Costituzione di nuova impresa societaria e realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori agevolati - Concorrenza dei due requisiti - Necessità - Trasferimento nei territori agevolati di società costituita altrove - Spettanza del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Ai fini del godimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG prevista per le imprese operanti nell'Italia meridionale dagli artt. 105, comma primo, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e 14, comma quinto, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si richiede la concomitante presenza di due requisiti, legati, peraltro, da relazione finalistica: ossia la costituzione di una nuova impresa a carattere societario nei territori agevolati e la realizzazione, in quei territori, di nuove iniziative produttive. Ne consegue che il beneficio fiscale non spetta alla società che, costituita al di fuori dei territori agevolati, abbia solo successivamente trasferito la propria sede legale ed iniziato ad operare in tali territori.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., Legge 07/04/1995 num. 104 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 341, Decreto Legge 08/02/1995 num. 32 art. 12, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)