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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 09/02/2000 (Rv. 533669 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Violazioni valutarie antecedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 148 del 1988 - Opposizione alla relativa ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria - Giudice competente - Incidenza della localizzazione in Roma della sede dell'U.I.C. e della soppressione del pretore.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533669-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

La competenza a decidere sulle opposizioni ad ingiunzioni emesse dal Ministero del Tesoro, irrogative di sanzioni per violazioni valutarie, commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 48 e depenalizzate per effetto della legge 21 ottobre 1988 n. 455 - già appartenente inderogabilmente al pretore di Roma, città in cui ha l'unica sede l'Ufficio Italiano Cambi, presso il quale, a mezzo di redazione del relativo processo verbale, ha luogo l'accertamento della violazione stessa, spetta al Tribunale di Roma, una volta divenuto efficace il D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha soppresso l'ufficio del pretore, trasferendo le relative competenze al tribunale.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)