Sez. 1, Sentenza n. 9020 del 12/09/1997 (Rv. 507875 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Infrazioni valutarie commesse all'estero - Successiva depenalizzazione - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Opposizione - Giudice competente - Per territorio - Individuazione - Criteri - Luogo di accertamento della violazione - Corrispondenza con il luogo di redazione del processo verbale dell'UIC in Roma - Sussistenza - Conseguenze - Competenza del pretore di Roma - Accertamenti delegati dall'UIC alla guardia di finanza di comune diverso ex art. 26 d.P.R. n. 148 del 1988 - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Nella ipotesi di infrazioni valutarie commesse all'estero, ed originariamente prevista come reato, ma poi depenalizzate per effetto della legge n. 455 del 1988, per "luogo di accertamento della violazione" (elemento necessario alla individuazione della competenza per territorio dell'autorità giudiziaria eventualmente adita) deve intendersi non il luogo in cui fu accertato l'illecito costituente reato, bensì quello in cui risulti successivamente accertato l'illecito amministrativo a seguito della sopravvenuta depenalizzazione, che corrisponde al luogo in cui è stato redatto il processo verbale dell'Ufficio Italiano Cambi (conseguente alla ricezione degli atti inviati dall'autorità giudiziaria penale, ex art. 3 della citata legge 455 del 85), avente (unica) sede in Roma. Pertanto, dal combinato disposto della disposizione generale di cui all'art. 32, comma settimo, prima proposizione del d.P.R. n. 148 del 1988 (nella parte in cui dispone che, contro il decreto di ingiunzione al pagamento, può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui la violazione è stata accertata) e dell'art.1, comma terzo, prima e seconda proposizione della legge n. 455 del 1988 (che prevede la trasmissione degli atti dal giudice penale all'UIC ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, ed impone allo stesso ufficio di contestare le violazioni entro termini stabiliti) si trae un criterio di determinazione della competenza sostanzialmente derogatorio rispetto a quello, generale, del "luogo in cui la violazione è stata accertata" (poiché, nelle ricordate ipotesi di infrazioni commesse all'estero e "medio tempore" depenalizzate, l'accertamento "de quo" è devoluto esclusivamente all'UIC), valido, invece, per gli illeciti valutari soltanto amministrativi (tali fin dall'origine), per l'accertamento dei quali gli artt. 26 e 29 del citato d.P.R. 148 del 1988 prevedono la competenza della guardia di finanza e dei funzionari dell'amministrazione doganale e postale, con conseguente individuazione dell'autorità giudiziaria competente. Ne consegue, ancora, che nessuna rilevanza, ai fini della individuazione della competenza per territorio del pretore (che resterà, pertanto, sempre quello di Roma) può attribuirsi alla circostanza per la quale il verbale di accertamento, nel caso di violazioni commesse all'estero ed originariamente costituenti reato, sia stato eseguito dalla guardia di finanza presso gli uffici di un comune diverso rispetto a quello di Roma, essendo tali accertamenti frutto non di un potere di iniziativa propria, riconosciuta dalla legge (come nel caso dei citati artt. 26 e 29 d.P.R. 148 del 1988), bensì di una specifica delega dell'UIC, ai sensi dell'art. 25 comma terzo del più volte citato decreto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1987 num. 454 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 26, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455 art. 1, Legge 21/10/1988 num. 455 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)