Sez. U, Sentenza n. 3906 del 29/11/1974 (Rv. 372449 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - AFFERMAZIONE, IN SEDE DI DECISIONE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE, DELLA COMPETENZA DELL'AGO IN VIRTU DELLA NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO DELLA PRETESA AZIONATA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - PRECLUSIONI - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI INCIDENTI SUL DIRITTO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - AFFERMAZIONE, IN SEDE DI DECISIONE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE, DELLA COMPETENZA DELL'AGO IN VIRTU DELLA NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO DELLA PRETESA AZIONATA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - PRECLUSIONI - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI INCIDENTI SUL DIRITTO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO.*
Qualora le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano dichiarato, in Sede di regolamento di giurisdizione, la Competenza del giudice ordinario, in considerazione della natura di diritto soggettivo della pretesa dedotta in causa, tale pronunzia delimita l'oggetto del giudizio soltanto nel senso che impedisce di mutare il petitum sostanziale (e cioe la posizione soggettiva) in base alla quale la pronunzia stessa e stata emanata, ma non anche nel senso che importi preclusioni su profili di merito, estranei, come tali, all'accertamento della giurisdizione, le quali possono verificarsi solo in conseguenza della formazione progressiva del giudicato attraverso successive sentenze di merito. Pertanto, la pronunzia sulla giurisdizione non importa alcun limite al potere del giudice del merito di verificare, anche sotto profili non precedentemente considerati, la legittimita dei provvedimenti amministrativi incidenti sul diritto soggettivo accertato, al fine della loro eventuale disapplicazione e dell'indagine sulla fondatezza della domanda. Ne consegue, che ove le Sezioni Unite abbiano affermato, in Sede di regolamento, che la controversia sull'osservanza, nel riscatto di una concessione di pubblico servizio, del termine quinquennale di cui all'art 24 del tu 15 ottobre 1925 n 2578, attiene ad una situazione di diritto soggettivo del concessionario ed appartiene, quindi, alla Competenza del giudice ordinario, non e precluso a quest'ultimo, nella successiva fase del processo, di esaminare, in via incidentale, al fine di accertare se il comune concedente si sia validamente avvalso nel suddetto termine del diritto di riscatto, la legittimita degli Atti di Esercizio di tale diritto, in relazione alla validita del provvedimento di conferma del precedente atto di riscatto e della tempestivita della sua notifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)