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Sez. U, Sentenza n. 13567 del 02/07/2015 (Rv. 635686 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Declaratoria di giurisdizione contabile in sede di regolamento preventivo - Efficacia di giudicato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635686-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La giurisdizione contabile dichiarata in sede di regolamento preventivo sulla base della prospettazione di un rapporto di servizio non può essere contestata con ricorso in Cassazione avverso la decisione di merito della Corte dei conti, neppure sull'assunto che questa non abbia accertato l'effettiva esistenza di quel rapporto, giacché la statuizione ex art. 41 cod. proc. civ. costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo all'interno del quale è domandata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)