Sez. 5 - , Sentenza n. 12456 del 28/11/2019 Ud. (dep. 20/04/2020) Rv. 279044 - 02
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Cessione di crediti - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE
Integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, "pro solvendo", "pro soluto" o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)