Sez. 5, Sentenza n. 16983 del 05/03/2014 Ud. (dep. 16/04/2014) Rv. 262902 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Cessione di crediti - Pro soluto, pro solvendo o a scopo di garanzia - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE
Integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, pro solvendo, pro soluto o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)