Sez. 4, Sentenza n. 1212 del 23/12/1994 Ud. (dep. 07/02/1995) Rv. 200969 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato | Imputato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora - Non costituisce impedimento a comparire - Ragione.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato
Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato, che si svolge, ai sensi degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., deve essere l'imputato, il quale sia sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in un determinato luogo, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore della giornata, a fare presente ai giudici che intende presenziare all'udienza e a richiedere l'autorizzazione a lasciare il luogo ove è tenuto a dimorare. Ed infatti, la procedura camerale prevista dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., una volta che siano state ritualmente effettuate le prescritte comunicazioni e notifiche, non richiede necessariamente la presenza fisica dell'imputato, del difensore del P.M. e può essere rinviata solo per legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)