Sez. 1, Sentenza n. 13022 del 05/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212987 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO | Programma speciale di protezione di cui alla l. 15 marzo 1991, n. 82 - Configurabilità dell'impedimento - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO
Nella fase di appello del giudizio abbreviato, che si svolge in camera di consiglio ai sensi degli artt. 443 ult. comma e 599 cod. proc. pen., l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato, che ha manifestato la volontà di comparire. La condizione di persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto dalla legge n. 82/91 non configura una causa impeditiva permanente, ma postula soltanto la necessità di coordinare e rendere compatibile il regolare corso della giustizia con le esigenze di sicurezza delle persone protette. (Nella fattispecie gli organi di polizia preposti alla tutela avevano assicurato tempestivamente l'accompagnamento in udienza del prevenuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)