Sez. 5 - , Ordinanza n. 8936 del 11/04/2018 (Rv. 647822 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Processo tributario - Atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Contenuto - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
In tema di processo tributario, ai fini della validità dell'atto di riassunzione in sede di rinvio, l'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel dettare una disciplina speciale e pertanto prevalente rispetto a quella generale di cui all'art. 392 c.p.c., non richiede una specifica indicazione del "petitum", essendo sufficiente che siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione nelle conclusioni del quale la ricorrente si era limitata a chiedere l'accoglimento del motivo difensivo illustrato, senza specificare l'oggetto della domanda, ritenendo dette conclusioni esaurienti ed idonee ad estrinsecare la volontà della parte di riattivare il giudizio, avente natura prosecutoria a seguito della pronuncia di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)