diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 7117 del 12/03/2020 (Rv. 657492 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | "Preconcordato" - Richiesta di concessione del termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Prova della volontà dilatoria - Esclusione - Fondamento - Domanda anticipata presentata all'ultimo momento utile - Abuso dello strumento concordatario - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657492-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

La mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10, l.fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, giacché il mero differimento del procedimento prefallimentare che ne discende rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; nondimeno, la circostanza della presentazione della domanda anticipata di concordato all'ultimo momento utile può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)