Sez. 1 - , Sentenza n. 3836 del 14/02/2017 (Rv. 644306 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato cd. con riserva - Richiesta di concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, l.fall. - Valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ai fini dell'abuso del processo - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con riserva, la richiesta di concessione del termine previsto dall’art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, non implicando alcuna valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda di concordato, non integra un abuso del processo, la cui sussistenza, d'altronde, risolvendosi in un sindacato sull'idoneità della proposta a superare la situazione di crisi dell'imprenditore, con un soddisfacimento sia pur modesto e parziale dei creditori, presuppone necessariamente la conoscenza (che potrà esservi solo alla scadenza di tale termine) delle condizioni offerte dal debitore e delle modalità di realizzazione dell'accordo, nonché dei dati contabili che le giustificano.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)