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Sez. L, Sentenza n. 730 del 04/02/1985 (Rv. 438941 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - CONTRIBUTO ALLOGGIO EX REGOLAMENTO ALITALIA 19 APRILE 1974 IN FAVORE DEL PERSONALE NAVIGANTE TECNICO ALL'ESTERO - NATURA - INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438941-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - CONTRIBUTO ALLOGGIO EX REGOLAMENTO ALITALIA 19 APRILE 1974 IN FAVORE DEL PERSONALE NAVIGANTE TECNICO ALL'ESTERO - NATURA - INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il contributo alloggio che il regolamento Alitalia 19 aprile 1974 prevede in favore del personale navigante tecnico all'estero, in alternativa (in determinate condizioni) alla sistemazione alberghiera a spese della compagnia, non ha carattere retributivo, ma rappresenta un rimborso di spese necessarie all'esecuzione del lavoro e, come tale, è interamente escluso dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali - e, di conseguenza, dalla base retributiva pensionabile - non rilevando, ai sensi dello art. 12 della legge n. 153 del 1969, che tale rimborso avvenga secondo un sistema tecnico-contabile diverso da quello del "piè di lista", espressamente previsto da detta norma. (Conf 1776/84, mass n 433846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 13/07/1965 num. 859 art. 13, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 24 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/1973 num. 484 art. 1, Legge 30/07/1973 num. 484 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)