Sez. L, Sentenza n. 5587 del 14/10/1988 (Rv. 460148 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIMBORSI DI SPESE - ESCLUSIONE - DOCUMENTAZIONE "A PIÈ DI LISTA" - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIMBORSI DI SPESE - ESCLUSIONE - DOCUMENTAZIONE "A PIÈ DI LISTA" - PORTATA.*
I rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 12 n. 2 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ancorché non risultino da documentazione "a piè di lista", ove sussista la prova - che può essere data con qualsiasi mezzo - del nesso causale e della corrispondenza quantitativa fra le somme, per quel titolo erogate dal datore di lavoro, e le spese che, nell'interesse esclusivo del medesimo datore, siano state effettivamente sostenute dal lavoratore, atteso che determinante ai fini dell'esclusione dall'Obbligo previdenziale è la causa dei rimborsi e non la documentazione "a piè di lista", la quale d'altra parte, come non costituisce requisito di Forma ad substantiam o ad probationem, così non vale, di per sè stessa, ad escludere l'assoggettamento a contribuzione di rimborsi che, pur documentati, non riguardino effettivamente spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro. (V 3848/87, mass n 452724; (V 2911/87, mass n 452029; (V 5305/86, mass n 447875; (V 730/85, mass n 438941; (V 3749/85, mass n 441329; (V 1776/84, mass n 433846; (V 6500/83, mass n 431227; (V 5060/83, mass n 429920; (V 5039/82, mass n 422956).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)