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Sez. L, Sentenza n. 8320 del 08/07/1992 (Rv. 478094 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - In genere | Liquidazione coatta amministrativa di impresa esercente l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile - Disciplina ex art. 11 d.l. n. 857 del 1976 - Diritto soggettivo del dipendente all'assunzione da parte dell'impresa assegnataria del portafoglio - Sussistenza - Funzione - Azione ex art. 2932 cod. civ. - Esperibilità.
Stato
decisa il 1992-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478094-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - In genere

In relazione alla disciplina di cui all'art. 11 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45, il provvedimento del Comitato del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, con cui le attività e il personale dell'impresa esercente l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile in liquidazione coatta amministrativa vengono ripartiti (in mancanza di trasferimento volontario) tra le compagnie cessionarie di quote del portafoglio, determina il diritto soggettivo del dipendente dell'impresa in liquidazione all'assunzione da parte dell'impresa assegnataria; tale diritto si sostanzia in una situazione attiva tendente alla modificazione soggettiva legale del rapporto di lavoro già in atto, mediante la sostituzione del datore di lavoro, e può essere fatto valere con l'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 11 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., DPR 16/01/1981 num. 45 art. 25, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)