Sez. 3, Sentenza n. 6117 del 20/03/2006 (Rv. 587656 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Concorrenza sleale - Presupposto soggettivo - Rapporto di concorrenzialità - Atto lesivo del diritto del concorrente posto in essere dal soggetto terzo - Relazione di interessi comuni con l'imprenditore concorrente avvantaggiato - Ammissibilità - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE
La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza e non è configurabile, pertanto, ove manchi tale presupposto soggettivo (il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"); la stessa è però configurabile allorquando l'atto lesivo del diritto del concorrente sia posto in essere dal soggetto terzo (cosiddetto interposto) che tuttavia si trovi in una relazione di interessi comuni con l'imprenditore avvantaggiato. (Nella specie l'azione di danni era stata intrapresa anche nei confronti della azienda telefonica che aveva concesso alla convenuta ditta concorrente, sita nelle vicinanze e costituita da un ex dipendente della ditta attrice, lo stesso numero di utenza telefonica che prima era stato in uso all'attrice medesima; la S.C. ha dunque confermato la sentenza della corte di merito che aveva mandato assolta la azienda telefonica da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e che aveva altresì escluso, con motivazione ritenuta dalla S.C. completa e ragionevole, tale da essere incensurabile in sede di legittimità, il concorso per atti di concorrenza sleale, stante la mancanza della qualità di imprenditore commerciale concorrenziale e di una relazione di interessi comuni con l'imprenditore concorrente avvantaggiato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)