Sez. 3, Sentenza n. 17459 del 09/08/2007 (Rv. 598882 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Concorrenza sleale - Presupposto soggettivo - Rapporto di concorrenzialità - Estensione della responsabilità di cui all'art. 2598 cod. civ. a soggetto non imprenditore - Condizioni - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE
La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; tuttavia, non è esclusa la configurabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato), agisca per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta. (Nella specie, la S.C., non ravvisando le suddette condizioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'art. 2598 cod. civ., ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni proposta da un soggetto non imprenditore che, in base ad un contratto di mandato, gestiva un'agenzia di assicurazione, nei confronti della Compagnia di assicurazioni mandante, al quale addebitava impropriamente, e comunque genericamente, di avere compiuto atti di concorrenza sleale in danno dello stesso suo gerente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)