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Sez. 2, Sentenza n. 40816 del 10/07/2014 Ud. (dep. 02/10/2014) Rv. 260359 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Appello - Inammissibilità non rilevata dal giudice d'appello - Obbligo di rilievo della Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260359-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie nella quale l'inammissibilità dell'appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)