diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17879 del 13/03/2014 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 260006 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Trasmissione degli atti al P.M. per nuovo giudizio - Ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza di annullamento - Ammissibilità - Condizioni - Interesse concreto della parte impugnante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260006-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., in presenza di un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato a ricorrere per Cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che aveva annullato quella di condanna di primo grado per un fatto diverso da quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)