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Sez. 1 - , Sentenza n. 23072 del 28/07/2023 (Rv. 668465 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Art. 67, comma 2, l.fall. - Disapplicazione per contrasto con la disciplina dell’Unione europea - Esclusione - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2023-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668465-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di effetti del fallimento, è priva di fondamento la richiesta di disapplicazione dell'art. 67, comma 2, della l.fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), per asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto in tale ordinamento non esistono norme direttamente applicabili recanti la disciplina degli atti inefficaci nei confronti degli organi delle procedure di insolvenza dei singoli Stati membri, rinviandosi piuttosto, per tale aspetto, alla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza; del pari, neppure la norma censurata in tema di inefficacia dei pagamenti può ritenersi incostituzionale, atteso che il criterio della ragionevolezza, quale limite alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dei rapporti diseguali, vale solo quanto alle leggi dello Stato e non nella diversa prospettiva della comparazione fra queste ultime e le leggi di altri Stati sovrani.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)