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Sez. 1, Sentenza n. 615 del 23/01/1998 (Rv. 511846 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Divieto di azioni esecutive - Portata - Azione ex art. 2932 cod. civ. - Inclusione - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511846-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore previsto dall'art. 168, primo comma legge fall. riguarda le azioni esecutive in senso proprio, cioè quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito e non si estende alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di cui all'art. 2932 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)