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Sez. 1, Sentenza n. 3022 del 01/03/2002 (Rv. 552714 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Divieto di azioni esecutive - Portata - Applicabilità all'azione "ex" art. 2932 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552714-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., riguarda le azioni esecutive in senso proprio, cioè quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito, e non si estende alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di cui all'art. 2932 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)