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Sez. 3, Sentenza n. 3755 del 03/07/1979 (Rv. 400193 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO A CARICO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400193-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO A CARICO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE.*

Nella vendita di cose mobili, incombe sul compratore, che invoca la garanzia di buon funzionamento di cui all'art 1512 cod civ, l'Onere di provare non solo il cattivo funzionamento della cosa venduta, ma anche che esso si e verificato nel "tempo determinato" pattuito, mentre incombe sul venditore l'Onere di provare la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia del difetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)