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Sez. 2, Sentenza n. 29162 del 09/04/2013 Cc. (dep. 09/07/2013) Rv. 256061 - 01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Presentazione personale - Autentica della sottoscrizione dell'impugnante - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256061-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE

L'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria, non necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione, diversamente dall'ipotesi di spedizione dell'atto per posta ovvero per telegramma che richiede, ai sensi dell'art. 583, comma terzo, cod. proc. pen., l'autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)