Sez. 1, Sentenza n. 3344 del 15/01/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200691 - 01
Impugnazioni - Presentazione - In genere | In cancelleria personalmente o a mezzo di incaricato - Necessità dell'autentica della sottoscrizione dell'impugnante - Esclusione - Ragioni.
Impugnazioni - Presentazione - In genere
Il ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente dal ricorrente e direttamente presentato alla competente cancelleria, non abbisogna, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione. Invero l'art. 582 c.p.p. non impone tale formalità per la parte che personalmente ovvero a mezzo di incaricato presenta l'atto di impugnazione presso la competente cancelleria. Ciò contrariamente a quanto disposto dal successivo art. 583 comma terzo cod. proc. pen., per il quale la sottoscrizione dell'atto di impugnazione redatto dalla parte privata deve essere autenticata dai soggetti (notaio, altra persona autorizzata, difensore) in detta norma, allorché il medesimo sia spedito per posta ovvero per telegramma. (Conf. Sez. 1, n. 1512 dep. 23/3/95, Pres. Pirozzi, imp. Knob, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)