Sez. U, Sentenza n. 11548 del 03/12/1990 (Rv. 469987 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE COLLOCATI IN "AUSILIARIA" - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SULLA BASE DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI IN CORSO DI PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL LIMITE DI ETÀ - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE COLLOCATI IN "AUSILIARIA" - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SULLA BASE DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI IN CORSO DI PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL LIMITE DI ETÀ - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
La controversia promossa da un ufficiale delle forze armate, cessate dal servizio prima del raggiungimento del limite di età e collocato in "ausiliaria", per conseguire la riliquidazione della pensione sulla base degli emolumenti che gli sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino a detto limite di età (ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. 23 dicembre 1978 n. 814, aggiunto dalla legge di conversione 19 febbraio 1979 n. 52), rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in tema di trattamento di quiescenza, tenuto conto che la domanda non investe direttamente il pregresso rapporto di pubblico impiego, il quale - secondo l'espressa previsione dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954 n. 113 - non prosegue con il passaggio dell'ufficiale nella categoria degli ausiliari, che costituisce una delle quattro categorie degli ufficiali in congedo. (Conf 5011/87, mass n 453617).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 10/04/1954 num. 113 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 814 art. 1 bis, Legge 19/02/1979 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)