Sez. L - , Ordinanza n. 19029 del 31/07/2017 (Rv. 645258 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Opposizione a cartella di pagamento - Sospensione della esecuzione forzata - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Effetti - Cessazione della sospensione - Riassunzione del processo esecutivo - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Nel giudizio di opposizione contro la cartella di pagamento, la sospensione dell'esecutività della cartella opposta, analogamente alla sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo nel relativo giudizio di opposizione, in quanto provvedimento endoprocedimentale, destinato a rimanere assorbito nella decisione di merito, cessa di produrre i suoi effetti, qualora il giudizio di primo grado si concluda con sentenza di rigetto dell'opposizione, con la conseguenza che il titolo opposto riprende forza di titolo esecutivo, ove non sia oggetto di inibitoria da parte della corte d’appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Legge 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)