Sez. 3, Ordinanza n. 20925 del 01/08/2008 (Rv. 604622 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - Effetti - Sospensione dell'esecuzione forzata ex art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - Conseguenza automatica - Sussistenza - Riattivazione del processo esecutivo - Condizioni - Rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)