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Sez. L, Ordinanza n. 24366 del 11/09/2024 (Rv. 672245-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego privatizzato - Conferimento di incarichi dirigenziali - Incarichi negli uffici legali interni all'amministrazione - Canoni generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Art. 23 l. n. 247 del 2012 - Vincolo di preferenza per i titoli inerenti all'attività legale rispetto a quelli attinenti alle capacità manageriali - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672245-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento dell'incarico dirigenziale di un ufficio legale interno della P.A. deve essere il frutto di una procedura comparativa che valuti - nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex 97 Cost., oltre che di correttezza e buona fede - i profili specifici e le esperienze professionali dei singoli candidati, senza che dall'art. 23 della legge professionale n. 247 del 2012 possa desumersi un obbligo per la P.A. di preferire nella procedura valutativa i titoli inerenti all'attività legale rispetto a quelli comprovanti le qualità manageriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato che il maggior numero di anni di iscrizione all'albo ed il possesso dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di un candidato non comportavano automaticamente la prevalenza dello stesso su altro aspirante con più vasta esperienza manageriale).

Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 23, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)