Sez. 5 - , Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020 (Rv. 659694 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Contenzioso tributario - Querela di falso - Proponibilità nel giudizio di cassazione - Limiti - Documenti attinenti al relativo giudizio - Sussistenza - Atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità con giudizio di revocazione della sentenza impugnata.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE
In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)