Sez. 5, Sentenza n. 15885 del 15/12/2000 (Rv. 542692 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Proponibilità - Limiti.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE
In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento e non anche quanto riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)