Sez. 1, Sentenza n. 7599 del 04/04/2011 (Rv. 617511 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Separazione dei coniugi non aventi la medesima nazionalità (e scioglimento del matrimonio) - Legge applicabile - Art. 31 della legge n. 218 del 1995 - Stato di prevalente localizzazione della "vita matrimoniale" - Nozione da intendersi in senso dinamico - Mutamento del luogo della vita matrimoniale - Nuova localizzazione - Rilevanza - Momento di presentazione della domanda - Incidenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di separazione personale dei coniugi non aventi la medesima nazionalità (e di scioglimento del matrimonio), l'art. 31, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede il criterio di collegamento, ai fini dell'accertamento della legge applicabile, del luogo della "vita matrimoniale", che va inteso in senso dinamico, come centro principale degli interessi e degli affetti dei coniugi, il quale spesso, ma non necessariamente, coincide con la residenza familiare, potendo i componenti della famiglia anche avere residenze diverse; pertanto, ancorché per lungo tempo la vita matrimoniale sia stata localizzata in uno Stato, qualora successivamente, ed anche se da un breve lasso di tempo, si verifichi un mutamento, è alla nuova localizzazione che il giudice deve fare riferimento, rilevando il concreto atteggiarsi dei rapporti familiari al momento della presentazione della domanda.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)