Sez. U, Sentenza n. 47 del 08/02/2001 (Rv. 543720 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Controversia instaurata da cittadina italiana al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato in Italia con cittadino tedesco - Giurisdizione del giudice nazionale - Sussistenza - Successiva instaurazione di procedimento di identico contenuto da parte dell'altro coniuge dinanzi al giudice tedesco - Irrilevanza - Fondamento - Invocata applicabilità della legge sostanziale tedesca - Irrilevanza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione del giudice italiano a norma dell'art. 32 Legge n. 218 del 1995 la controversia introdotta da cittadina italiana al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato in Italia con cittadino tedesco, non rilevando in senso contrario né la successiva proposizione di identico giudizio in Germania da parte del marito (atteso che l'art. 11 della Convenzione italo - tedesca resa esecutiva con Legge n. 106 del 1937 prevede il "rifiuto della decisione" da parte del giudice italiano solo in ipotesi di giudizio di identico contenuto precedentemente instaurato in Germania), né l'invocata applicabilità della legge sostanziale tedesca a norma dell'art. 31 Legge n. 218/95 citata, atteso che i criteri di collegamento individuati dal suddetto articolo non incidono sulla giurisdizione, ma sono intesi alla individuazione della disciplina sostanziale applicabile a rapporti dei quali debba comunque conoscere il giudice italiano, che, in caso contrario, resterebbe indifferente al problema di una siffatta individuazione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 31, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 32, Legge 14/01/1937 num. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)