Sez. 1, Sentenza n. 2504 del 04/04/1997 Cc. (dep. 23/04/1997) Rv. 208881 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Principio della irretrattabilità del foro commissorio - Mutamento della normativa in tema di competenza entrata in vigore prima della decisione della Corte di cassazione - Possibilità del giudice di rinvio di trasmettere il procedimento per competenza ad altro giudice - Esclusione - Applicazione in materia di 'appello cautelare a seguito della istituzione del tribunale distrettuale ad opera del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, non è ammessa discussione circa la competenza attribuita con la sentenza di annullamento. L'irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio rappresenta infatti un principio cardine dell'ordinamento processuale e preclude la possibilità dell'insorgenza di un conflitto di competenza in ordine alla individuazione del giudizio di rinvio. A tale principio non fa eccezione il caso in cui, prima della decisione della Corte di cassazione, sia intervenuta una norma modificatrice della competenza. (Fattispecie in cui, a seguito del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, attributivo della competenza per le impugnazioni in materia cautelare al tribunale distrettuale, il giudice di rinvio, individuato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, intervenuta dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, in quello che aveva emesso, ex art. 310 cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata, aveva declinato la propria competenza in favore del tribunale distrettuale, che aveva proposto conflitto di competenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 10/05/1996 num. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)