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Sez. 5, Sentenza n. 7107 del 05/05/1995 Ud. (dep. 22/06/1995) Rv. 202248 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Principio della irretrattabilità del foro commissorio - Nozione: immutabilità della competenza attribuita dalla Corte di Cassazione - Sopravvenienza di norma modificativa della competenza - Applicabilità del principio - Esclusione - Fattispecie: annullamento di sentenza resa in sede di rinvio da una sezione della Corte di Appello di Lecce - Rinvio alla sezione distaccata di Taranto, istituita dopo la prima pronuncia di annullamento della S.C..
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202248-01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio

Il principio della irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che si concreta nell'immutabilità della competenza attribuita al giudice di rinvio con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione (art. 627, primo comma cod. proc. pen.), non si applica quando sopravvenga una norma modificativa della competenza stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza di una sezione della Corte di Appello di Lecce, quale giudice di rinvio, rinviando alla sezione distaccata di Taranto, istituita successivamente alla prima pronuncia di annullamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)