Sez. 3, Sentenza n. 4725 del 09/11/1989 (Rv. 464133 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE - CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - INADEMPIMENTO - DECRETO INGIUNTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE - CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - INADEMPIMENTO - DECRETO INGIUNTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo. In tal caso i diritti del locatore potranno essere fatti valere in Sede di opposizione all'ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della Competenza del giudice che ha emesso il decreto. (V 9287/87, mass n 456470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)