Sez. 1, Sentenza n. 165 del 18/01/1967 (Rv. 325876 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CONCESSIONE DI UTENZA - CONTROVERSIE FRA PRIVATI.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CONCESSIONE DI UTENZA - CONTROVERSIE FRA PRIVATI.*
E competente l'autorita giudiziaria ordinaria a conoscere delle controversie fra privati, le quali, pur ricollegandosi al presupposto dell'esistenza di una determinata concessione di utenza di acque pubbliche, non investono comunque questo specifico punto e riguardano esclusivamente le modalita di attuazione o di Esercizio dei diritti di uso delle acque ed i riflessi, di diritto e di Obbligo, che ne derivano nei rapporti interni fra i contendenti. Nel caso in cui, invece, siano in contestazione questioni di carattere tecnico (anche se introdotte nella causa dalle eccezioni del convenuto) inerenti alla distribuzione e all'uso delle acque, al modo di utilizzazione della utenza, alla Determinazione delle caratteristiche delle opere di presa ed una di tali questioni si ponga come premessa necessaria della controversia alla quale viene riferita, la cognizione del processo spetta al giudice specializzato (tribunali regionali). (Conf. 2170-64, 983-64, 736-61, 1256-60, 3927-58, 127-57, 1955-56).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)