Sez. 1, Sentenza n. 18145 del 20/12/2002 (Rv. 559331 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine per proporre l'opposizione - Natura - Termine di decadenza - Conseguenze - Disciplina dell'interruzione della prescrizione - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il termine per proporre opposizione all'ordinanza - ingiunzione previsto dall'art. 22 della legge n. 689/1981 è termine di decadenza; ne deriva che non sono applicabili le norme sull'interruzione della prescrizione e, in particolare, l'art. 2945, secondo comma, cod. civ., che prevede la ripresa della decorrenza del termine di prescrizione, interrotta dall'inizio di un giudizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)