Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 27/08/2003 (Rv. 566299 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cartella esattoriale - Opposizione ex artt. 22 e 23 legge 689 del 1981 - Termine di trenta giorni ex art. 22 - Natura - Decadenziale - Affermazione - Sanatoria - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione alla cartella esattoriale, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non può essere proposta oltre il termine di giorni trenta, a pena di decadenza. Essa non è suscettibile di sanatoria, anche nell'ipotesi in cui la parte - nei confronti della quale sia stata proposta - abbia accettato il contraddittorio nel merito dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)