Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16070 del 14/07/2014 (Rv. 632122 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE-- IN GENERE | Fallimento della parte - Dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto "in bonis" presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Notifica in rinnovazione al curatore - Sanatoria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE-- IN GENERE
In tema di impugnazioni, qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per la proposizione del gravame, intervenga il fallimento della parte, il ricorso per cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)