Sez. 3, Sentenza n. 1763 del 19/02/1998 (Rv. 512798 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Fallimento della parte - Dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per l'impugnazione - Notificazione del ricorso per cassazione al soggetto "in bonis" presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del soggetto effettivamente legittimato - Sanatoria - Condizioni.
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Qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per l'impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento. Consegue che il ricorso proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. Dev'essere negata efficacia sanante alla costituzione in giudizio del curatore del fallimento, ove alla data di notificazione del controricorso risulti decorso il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., atteso che la sanatoria della nullità prevista dall'art. 164 cod. proc. civ., nel vecchio testo anteriore alla modificazione di cui alla legge n. 353 del 1990, ha efficacia "ex nunc".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)