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Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980 (Rv. 405081 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - OPERAZIONI DIVISIONALI - ORDINANZA - CONTESTAZIONI - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405081-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - OPERAZIONI DIVISIONALI - ORDINANZA - CONTESTAZIONI - PROPONIBILITA.*

La speciale struttura del procedimento divisorio comporta che, qualora non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, si proceda alle operazioni divisionali in virtu di semplici ordinanze, salva la possibilita di contestazioni sui diritti delle parti nel corso ulteriore del processo. Tale possibilita non puo essere esclusa alla stregua del disposto del terzo comma dell'art 177 cod proc civ, che riguarda l'istruzione probatoria in senso proprio ed e inapplicabile alle ordinanze che risolvono provvisoriamente questioni inerenti alla formazione del progetto di divisione. (Conf 951/67, mass n 327191, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)