Sez. 2, Sentenza n. 951 del 10/05/1967 (Rv. 327191 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - NATURA - PROVVEDIMENTO CON CUI SI DISPONGONO LE OPERAZIONI DIVISIONALI - ACCERTAMENTO IMPLICITO DEI DIRITTI DEI CONDIVIDENTI - ESCLUSIONE - DOMANDA DI DIVISIONE EREDITARIA IN BASE AD UNA DIVERSA FORMA DI VOCAZIONE - AMMISSIBILITA.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - NATURA - PROVVEDIMENTO CON CUI SI DISPONGONO LE OPERAZIONI DIVISIONALI - ACCERTAMENTO IMPLICITO DEI DIRITTI DEI CONDIVIDENTI - ESCLUSIONE - DOMANDA DI DIVISIONE EREDITARIA IN BASE AD UNA DIVERSA FORMA DI VOCAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Il principio che il processo divisorio non ha il carattere della volontaria giurisdizione e che l'accertamento del diritto dei partecipanti alla comunione e un presupposto logico del provvedimento giudiziale conclusivo, se porta a riconoscere in ogni caso la stabilita del risultato del processo divisorio, non importa anche che l'accertamento dei diritti delle parti sia necessariamente insito nel provvedimento giudiziale, con cui si dispongono le operazioni divisionali. Il fatto che la legge preveda la duplice ipotesi di pronuncia sulla domanda di divisione, mediante sentenza, qualora sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, e di pronuncia mediante ordinanza, nel caso contrario, e l'eccezionalita nel nostro sistema processuale di un Onere della difesa in senso tecnico, tale da far si, come in alcuni procedimenti sommari, che la Mancanza di opposizione e contestazione legittimi l'emanazione di un'ordinanza con effetto sostanziale di sentenza, inducono a ritenere che la struttura speciale del processo divisorio sia articolata in modo da consentire che, qualora lo stesso attore non chieda il preventivo accertamento del suo diritto e, comunque, non sorgano contestazioni, si proceda alle operazioni divisionali in virtu di semplice ordinanza, salva la possibilita di contestazioni, nel corso ulteriore del processo, sui diritti delle parti. Data la particolare natura del giudizio divisorio, non puo negarsi il diritto ai singoli partecipanti ad esso di far valere fino al termine della procedura la Mancanza o il diverso contenuto del diritto alla divisione, almeno fino a quando sulle eventuali insorte contestazioni non siasi dal giudice pronunciato con sentenza. (nella specie e stata ritenuta ammissibile la domanda, con cui un coerede, dopo che era stata disposta con sentenza irrevocabile, sulla base dell'accertamento di apertura di successione ab intestato, la rimessione delle parti al G. i. Per il compimento delle operazioni divisionali, aveva chiesto che si procedesse alla divisione dei beni, in base ad un testamento olografo da lui prodotto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 785
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)