diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 747 del 28/01/1988 (Rv. 457171 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI UN UFFICIO - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE AD ALTRO UFFICIO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457171-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI UN UFFICIO - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE AD ALTRO UFFICIO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE.*

La controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico economico (nella specie, e.S.P.i., ente siciliano per la promozione industriale), al fine di denunciare l'illegittimità del provvedimento di chiusura di un determinato ufficio, nonché impugnare il trasferimento ad altro ufficio, intimatogli in conseguenza di detta chiusura, spetta, con riguardo alla prima domanda, alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto investe un atto reso dall'ente nell'Esercizio dei suoi poteri pubblicistici di autorganizzazione, mentre resta devoluta al giudice ordinario con riguardo alla seconda domanda che è inerente al rapporto privatistico di lavoro (salva la sospensione del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., per effetto della pregiudizialità della decisione sulla legittimità di quel provvedimento). (V 2312/83, mass n 427163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)