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Sez. 1, Sentenza n. 15398 del 19/06/2013 (Rv. 626927 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DIVIETO DI ANTICIPAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI | Divieto di assistenza finanziaria - "Ratio" - Carattere assoluto e ampio del divieto - Strumentalità del prestito o della garanzia all'acquisto delle azioni proprie - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626927-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DIVIETO DI ANTICIPAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI

In tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato. (Nella specie, era stato concesso un mutuo dopo l'acquisto delle azioni, ma a quest'ultimo strumentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)